COSA COMPORTA LA CONDANNA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE?

  • Autore: Cliente
  • 13 lug, 2023

Breve analisi tratta da un fatto di cronaca locale.

Riporto un mio contributo in una pagina locale seguito alla sentenza emessa per falso in operazioni elettorali nella mia città. Anche fuori dal contesto può essere di interesse generale.

Da quando è scoppiata la storia delle firme elettorali falsificate sentivo girare diverse interpretazioni sull'applicazione o meno della Legge Severino agli eventuali colpevoli. La conseguenza sarebbe l'incandidabilità a vita, salvo riabilitazione

Da modesto giurista quale sono, ho deciso di approfondire ora che abbiamo dati più certi.

Intanto è giusto sapere quali siano i casi di applicazione della legge Severino. I più curiosi potranno leggerla qua ( https://officeadvice.it/legge/severino/articolo-10/#:~:text=Non%20possono%20essere%20candidati%20alle,e%20componente%20del%20consiglio%20di ): in sintesi trattasi di reati molto gravi oppure contro la pubblica amministrazione, oppure, in via residuale, “d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente SUPERIORE A SEI MESI per uno o più delitti commessi CON ABUSO DEI POTERI o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); “

A quanto pare quindi i 5 patteggianti potranno rientrare in gioco subito se lo vorranno.

Anche i due condannati, se si votasse domani, potrebbero ricandidarsi perché la pena è sì superiore ai sei mesi, ma la condanna non sarebbe definitiva: certo è che non appena la sentenza fosse confermata e divenisse irrevocabile scatterebbe subito la decadenza. Votando a maggio 2024 i tre gradi di giudizio potrebbero concludersi a metà mandato circa.

Quanto dura l'INCANDIDABILITÀ in casi simili...? PER SEMPRE SALVO RIABILITAZIONE... che potrà chiedersi dopo tre anni dalla decorrenza della sospensione della pena, quindi dalla sentenza definitiva.

Paradosso vuole, infatti, che mentre per i parlamentari vi sia un limite prefissato, negli enti locali la “scomunica” è a vita salvo riabilitazione.

Sempre i curiosi potranno approfondire qui ( https://dait.interno.gov.it/pareri/98555 ).


IL GIUDIZIO ETICO È ALTRA COSA e starà agli elettori confermare o meno un candidato condannato... e al partito metterlo in lista. Chi si è presentato sempre come un moralizzatore taglia teste, evidentemente, avrà più problemi di un garantista. Chi ammette di aver sbagliato per ingenuità sarà più facilmente perdonato di chi ha finto di essere estraneo alla vicenda e nel frattempo ha criticato il resto del mondo.

Certo poi candidarsi a Sindaco sarebbe dura... candidarsi al consiglio passerebbe più sotto traccia.



Autore: 68d20559_user 8 maggio 2025
Già da molti anni la separazione dei coniugi può avvenire senza ricorso al Tribunale, mediante la c.d. "Negoziazione Assistita", procedura che comportava che i due coniugi separandi fossero seguiti da due diversi avvocati. Di recente la c.d. "Riforma Cartabia" ha introdotto anche una novità che consente di risparmiare sulle spese legali. Infatti moglie e marito potranno farsi assistere da un solo difensore e con esplicita richiesta ottenere che non vi sia la comparizione dei coniugi davanti al Giudice, ma che l'udienza sia sostituita dal deposito di una nota scritta in cui si da atto dell'impossibilità di conciliarsi. Trattasi quindi di una procedura più economica, soprattutto se si tratta di riportare al Tribunale un accordo già raggiunto soprattutto con riguardo la tutela dei figli.
Autore: 68d20559_user 4 dicembre 2024
Tutti siamo martellati da proposte commerciali telefoniche, il metodo e la vessatorietà determinano di sicuro un illecito. Un'azione legale però è sconsigliabile anche perchè il numero dei soggetti è veramente elevato e spesso non sono nemmeno identificabili. La tecnologia dei nuovi smartphone aiuta ma non tutte le chiamate vengono filtrate. E' quindi opportuno registrare i propri recapiti nel registro delle opposizioni. Nel link tutte le istruzioni.

https://registrodelleopposizioni.it/cittadino/

Autore: Cliente 3 ottobre 2024
Una nota del Tribunale di Sorveglianza di Venezia spiega che la normativa non è ancora operativa e si è in attesa di un regolamento applicativo. Non è il caso di farsi false illusioni: l'indicazione del fine pena reale in caso di buona condotta non vuol dire automaticamente che si possano chiedere in anticipo le misure alternative.
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