Avviso Orale. Il Questore non può immotivatamente vietare l'utilizzo del telefono cellulare e assimilati.
- Autore: Studio Legale Faraon
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- 12 ott, 2022

Il Tribunale di Padova ha revocato un provvedimento del Questore che vietava ad un soggetto pregiudicato di detenere telefoni cellullari, senza che gli illeciti contestati fossero stati commessi con l'uso del telefono. Il Giudice ha accolto la mia tesi difensiva secondo la quale la normativa applicata doveva essere interpretata alla luce dell'evoluzione tecnologica e alle molteplici funzioni connesse agli smartphone. Ho sostenuto che la privazione dell'accesso alla tecnologia determinerebbe una sorta di "confino digitale" non compatibile con uno Stato democratico.

Già da molti anni la separazione dei coniugi può avvenire senza ricorso al Tribunale, mediante la c.d. "Negoziazione Assistita", procedura che comportava che i due coniugi separandi fossero seguiti da due diversi avvocati. Di recente la c.d. "Riforma Cartabia" ha introdotto anche una novità che consente di risparmiare sulle spese legali. Infatti moglie e marito potranno farsi assistere da un solo difensore e con esplicita richiesta ottenere che non vi sia la comparizione dei coniugi davanti al Giudice, ma che l'udienza sia sostituita dal deposito di una nota scritta in cui si da atto dell'impossibilità di conciliarsi. Trattasi quindi di una procedura più economica, soprattutto se si tratta di riportare al Tribunale un accordo già raggiunto soprattutto con riguardo la tutela dei figli.
Tutti siamo martellati da proposte commerciali telefoniche, il metodo e la vessatorietà determinano di sicuro un illecito. Un'azione legale però è sconsigliabile anche perchè il numero dei soggetti è veramente elevato e spesso non sono nemmeno identificabili. La tecnologia dei nuovi smartphone aiuta ma non tutte le chiamate vengono filtrate. E' quindi opportuno registrare i propri recapiti nel registro delle opposizioni. Nel link tutte le istruzioni.
https://registrodelleopposizioni.it/cittadino/
https://registrodelleopposizioni.it/cittadino/
Una nota del Tribunale di Sorveglianza di Venezia spiega che la normativa non è ancora operativa e si è in attesa di un regolamento applicativo. Non è il caso di farsi false illusioni: l'indicazione del fine pena reale in caso di buona condotta non vuol dire automaticamente che si possano chiedere in anticipo le misure alternative.